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FAQ

1. A QUALE CONGEDO DOBBIAMO RICORRERE IN CASO DI ADOZIONE?

Dipende dallo specifico momento in cui la coppia si trova nell'iter adottivo:

i) congedo per adozione per la permanenza all'estero:
spetta alla coppia adottiva solo nel caso in cui questa non chieda congedo di maternità o paternità
ha durata del periodo di permanenza all'estero
non è retribuito
viene certificato dall'Ente  autorizzato che segue la coppia nelle procedure di adozione
attenzione che nel caso in cui la coppia chiede il congedo per maternità/paternità, questo partirà dall'inizio della permanenza all'estero e si protrarrà per i successivi 5 mesi. In questo caso è prevista la retribuzione (art. 2 -comma 452 punto3)

ii) congedo di maternità e paternità prima e dopo l'ingresso:
spetta alla madre lavoratrice o, qual'ora essa non lo richieda, spetta al padre lavoratore
ha durata 5 mesi complessivi che possono essere fruiti anche durante la permanenza all'estero. Il congedo va comunque utilizzato entri i primi 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia.
non è suddivisibile tra i due coniugi
è retribuito

iii) congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso in Italia:
spetta sia alla madre lavoratrice che al padre lavoratore
ha durata di dieci mesi e deve essere fruito entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia
può essere suddiviso tra entrambi i genitori
è retribuito con un'indennità pari al 30% della retribuzione sino ai primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia

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2. DOBBIAMO RINUNCIARE ALL'ADOZIONE NAZIONALE QUANDO DIAMO MANDATO A F&M PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE?

No, i due percorsi possono proseguire in modo parallelo fino al momento in cui viene effettuato un abbinamento con un minore all'estero o in Italia.

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3. STIAMO ASPETTANDO UN FIGLIO NATURALE, POSSIAMO PORTARE AVANTI LA PRATICA ADOTTIVA?

No, chiediamo alle coppie, in piena trasparenza e nella suprema tutela dei minori a cui stiamo cercando una famiglia, di comunicarci quanto prima tale situazione.

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4. QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI NELL'ITER ADOTTIVO?

E' previsto che il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione possa essere detratto dalla dichiarazione dei redditi.

  • Tra le spese certificalibili dall'Ente sono previste quelle:
    - riferite all'assistenza che la coppia ha ricevuto durante il soggiorno all'estero
    - per la legalizzazione dei documenti
    - per la richiesta dei visti
    - per il soggiorno
    - per l'eventuale quota associativa vs. l'Ente che ha curato la pratica
    - per tutte le spese documentate o certificate o certificabili finalizzate all'adozione del minore
  • Non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo per chiedere la deduzione delle spese
  • Non sono deducibili le spese sostenute per le relazioni fatte dall'ente e gli incontri post-adottivi

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5. SIAMO CONVIVENTI DA PIU' DI TRE ANNI: POSSIAMO ADOTTARE UN BAMBINO?

No, perchè pur considerando la convivenza come elemento di stabilità di una coppia, la legge prevede che vi sia il vincolo matrimoniale per la coppia che intende adottare un bambino.

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